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RIVA DEL PO – IL SINDACO EMETTE UN’ORDINANZA RELATIVA ALLE EMISSIONI INQUINANTI – AUTO E RISCALDAMENTO INDIVIDUALE – NULLA E’ STATO TRASCURATO – SCOPPIEREMO DI SALUTE…

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI (DA TRAFFICO STRADALE, CLIMATIZZAZIONE, ATTIVITA’ AGRICOLE) IN
ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI ED EMERGENZIALI

IL SINDACO
Premesso che:
• la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
• il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
• i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l’ozono (O3);
• obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell’aria;

ORDINA
di istituire nei centri abitati della delle otto frazioni di Ruina, Zocca, Ro, Guarda, Alberone, Cologna, Berra, Serravalle, così come individuate nella allegata planimetria, individuate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 8) e dell’art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, con D.G.C. n. 216/2002:
a. nel periodo compreso dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza al 30-04-2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, il divieto di circolazione dinamica per le categorie sotto indicate:
• autoveicoli e veicoli commerciali a benzina pre Euro, Euro 1, Euro 2;
• autoveicoli e veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
• autoveicoli e veicoli commerciali a benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1;
• ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro, Euro 1;

Le limitazioni sopra riportate non si attuano nei seguenti giorni festivi:
• 1° novembre 2023;
• 8 dicembre 2023;
• 25 dicembre 2023
▪︎ 26 dicembre 2023;
• 1° gennaio 2024;
b. l’adozione delle seguenti misure emergenziali dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2024 a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al lunedì, mercoledì e venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo) nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nel medesimo giorno di controllo dovesse evidenziare la previsione (per il giorno di controllo e per i due giorni successivi, effettuata sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria) del superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della Provincia di Ferrara:
• divieto di circolazione dinamica dalle 8:30 alle 18:30;
• obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati fino a massimo 19 °C (+2 °C di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17 °C (+2 °C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
• divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (cosi come definite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n.186 del 7 novembre 2017);
• divieto assoluto di combustioni all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
• divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’Autorità competente al controllo.

Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì, mercoledì o venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di “nessuna allerta”, o confermare l’allerta.

AVVERTE
Per consentire l’attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta degli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti. L’uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento. Sono temporaneamente so spese tutte le Ordinanze in contrasto con la presente. Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati di provvedere, per quanto di
competenza, all’esecuzione della presente Ordinanza ai sensi dell’art. 12 del Codice della strada.
L’inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa in conformità alla L. n. 689/1981 e mediante pagamento della somma prevista dagli artt. 7 e 157 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in riferimento alle violazioni del Codice della strada.

L’ordinanza completa è consultabile al seguente link
https://www.comune.rivadelpo.fe.it/c038029/po/mostra_news.php?id=568&area=H

red

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